PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ruolo delle società calcistiche in materia di ordine e sicurezza negli impianti sportivi).

      1. La società calcistica ospitante è responsabile della sicurezza nonché del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. La gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo è assicurata dalle società calcistiche sulla base del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2. Alle Forze dell'ordine spetta il presidio dell'area esterna al luogo ove si svolge la manifestazione, ferma restando la possibilità di un loro intervento all'interno dell'impianto sportivo in situazioni di emergenza. L'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva sono assicurati dalle società calcistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
      2. Le società calcistiche ospitanti, ai fini del comma 1:

          a) predispongono il regolamento dell'impianto sportivo di cui all'articolo 2;

          b) si dotano di un servizio d'ordine e di sicurezza svolto ai sensi dell'articolo 3;

          c) cooperano con le Forze dell'ordine.

      3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, gli incaricati dei servizi di controllo di cui all'articolo 3 devono essere in numero proporzionale alla capienza degli impianti sportivi. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proporzione tra il numero degli spettatori e il numero degli incaricati dei servizi di controllo. Il questore, anche in funzione di una singola manifestazione sportiva, può comunque prevedere modifiche alla proporzione fissata con il decreto di cui al presente comma, motivandone le ragioni.

 

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      4. Il questore verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva previste al comma 2 e, in caso di loro mancanza o insufficienza, ordina lo svolgimento della manifestazione «a porte chiuse» ovvero la sua cancellazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
      5. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano ad atteggiamenti violenti.
      6. Le società calcistiche che abbiano fornito supporto di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati dai medesimi. Qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, le società calcistiche sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
      7. L'onere del mantenimento dell'ordine e della sicurezza e i costi relativi alle Forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva sono posti a totale carico della società calcistica ospitante.

Art. 2.
(Regolamento dell'impianto sportivo).

      1. Il regolamento dell'impianto sportivo, predisposto dalle società calcistiche ospitanti in conformità a quanto disposto con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), reca norme per garantire la sicurezza nonché il regolare e ordinato svolgimento

 

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della manifestazione sportiva prevedendo, in particolare:

          a) il divieto di possesso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope e la punibilità dello stato di ubriachezza;

          b) la punibilità della turbativa dell'ordine e della sicurezza mediante la violenza o la minaccia di violenza a danno di persone o di cose, il lancio di oggetti e l'invasione di campo;

          c) il divieto di possesso di qualsiasi oggetto atto a offendere e di artifici pirotecnici;

          d) l'obbligo, per l'accesso all'impianto sportivo, del possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società calcistica, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso;

          e) l'allontanamento dall'impianto sportivo dello spettatore che urla o partecipa a cori inneggianti alla violenza, che inneggia o indossa colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del titolo di accesso o che non occupa il posto assegnato;

          f) l'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare il regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

      2. Le società calcistiche ospitanti devono esporre all'interno degli impianti sportivi, in tutti i settori, copie del regolamento dell'impianto predisposto ai sensi del comma 1 e devono assicurarsi che sul retro dei titoli di accesso al medesimo impianto sia indicato che l'acquisto del titolo comporta l'assunzione dell'obbligo di rispettare il citato regolamento quale condizione indispensabile per l'accesso e per la permanenza all'interno dell'impianto.

 

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Art. 3.
(Gestione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli impianti sportivi).

      1. Il servizio d'ordine e di sicurezza all'interno degli impianti sportivi è svolto dagli incaricati dei servizi di controllo alle dipendenze e sotto la responsabilità della società calcistica ospitante, opportunamente formati da soggetti riconosciuti dal comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria di cui all'articolo 6, che provvede a rilasciare i relativi attestati di qualifica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5. La società calcistica ospitante nomina un responsabile per l'ordine e la sicurezza.
      2. Il protocollo per l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva è definito dal questore e dal responsabile dell'ordine e della sicurezza della società calcistica ospitante di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con le altre unità addette ai servizi d'ordine, di sicurezza e di incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
      3. In caso di violazione del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2, ovvero di turbativa del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, l'incaricato dei servizi di controllo deve fermare il responsabile dell'infrazione e accompagnarlo nell'area riservata alle Forze dell'ordine per la sua identificazione e per la contestazione della violazione del citato regolamento ovvero, se necessario, per il suo allontanamento dall'impianto sportivo.
      4. Qualora la società calcistica ospitante ritenga, sulla base di elementi attendibili, che l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva siano messi a rischio, essa è tenuta a prevedere un adeguato aumento degli incaricati dei servizi di controllo all'interno dell'impianto sportivo e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza ogni informazione utile alla prevenzione di eventuali disordini.

 

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Art. 4.
(Compiti degli incaricati dei servizi di controllo).

      1. Gli incaricati dei servizi di controllo di cui all'articolo 3 hanno il compito di fare rispettare le norme del regolamento dell'impianto sportivo predisposto ai sensi dell'articolo 2, anche al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità al protocollo per l'ordine e la sicurezza di cui al citato articolo 3, comma 2.
      2. Gli incaricati dei servizi di controllo, nell'adempimento del compito di cui al comma 1 del presente articolo e in conformità a quanto disposto dal regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono tenuti, in particolare, a:

          a) prevenire la turbativa dell'ordine pubblico, gli atti di violenza a danno di persone o di cose, il possesso e l'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope, di artifici pirotecnici nonché di qualsiasi oggetto atto a offendere, l'ingresso in stato di ubriachezza, il lancio di oggetti, il tentativo di invasione di campo, le urla o i cori inneggianti alla violenza;

          b) accogliere e guidare gli spettatori al loro ingresso nell'impianto sportivo e facilitare la loro uscita al termine della manifestazione;

          c) controllare il regolare possesso del titolo di accesso corredato da un documento di identità valido, sia al momento dell'ingresso nell'impianto sportivo sia, nel caso lo ritengano opportuno, nel corso della manifestazione, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo e il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, l'ingresso nell'impianto è vietato o, qualora il trasgressore si trovi già all'interno dell'impianto, egli è accompagnato all'uscita;

          d) segnalare alla competente autorità di pubblica sicurezza lo spettatore il cui comportamento turbi l'ordine e la sicurezza

 

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nello svolgimento della manifestazione sportiva affinché sia allontanato dall'impianto sportivo;

          e) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra i sostenitori delle due squadre con l'obbligo di allontanamento dall'impianto sportivo nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o nell'indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la sua preferenza al momento dell'acquisto del titolo di accesso;

          f) attivare, qualora necessario, procedure idonee a garantire la propria incolumità;

          g) verificare, alla vigilia della manifestazione sportiva, che siano state attuate tutte le misure necessarie per assicurare un'ottimale organizzazione nonché per prevenire e reprimere eventuali incidenti e situazioni di crisi che possano mettere a rischio il regolare svolgimento della stessa manifestazione;

          h) coordinare la propria azione con quella dell'autorità di pubblica sicurezza.

      3. Gli incaricati dei servizi di controllo non possono portare né utilizzare armi proprie o improprie.

Art. 5.
(Requisiti degli incaricati dei servizi di controllo. Sanzioni).

      1. Il ruolo di incaricato dei servizi di controllo può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti previsti per le guardie particolari degli istituti di vigilanza privata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché della relativa licenza del prefetto. In caso di violazione alla disposizione del presente comma, alla società calcistica si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di 10.000 euro

 

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per ogni incaricato dei servizi di controllo privo dei prescritti requisiti nonché l'obbligo di svolgere le successive tre manifestazioni sportive «a porte chiuse».
      2. Ai fini della concessione della licenza da parte del prefetto, di durata triennale, gli incaricati dei servizi di controllo devono avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica di cui al comma 3 rilasciati a seguito del superamento di un apposito corso.
      3. La qualifica di incaricato dei servizi di controllo è rilasciato dal comitato regionale di cui all'articolo 6, previa valutazione del candidato sulla conoscenza dei princìpi fondamentali di diritto e di procedura penali nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope e di riconoscimento dei sintomi correlati, di interventi di primo soccorso e di attivazione di procedure idonee a garantire la pubblica incolumità, nonché previo superamento di un esame pratico volto a verificare il possesso di adeguate tecniche di autodifesa.
      4. Chiunque svolga l'attività di incaricato dei servizi di controllo ai sensi della presente legge senza essere in possesso della licenza del prefetto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro per ogni manifestazione sportiva nella quale ha prestato servizio e con il diniego del rilascio della medesima licenza per tre anni a decorrere dall'ultimo servizio contestato.
      5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'obbligo di svolgere la manifestazione sportiva «a porte chiuse» ovvero con l'ordine di cancellazione della medesima manifestazione disposti dal questore.

Art. 6.
(Istituzione del comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria).

      1. È istituito il comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria

 

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(Corevass), composto da un rappresentante degli impianti sportivi, da due rappresentanti delle società calcistiche, da due rappresentanti degli istituti di vigilanza privati e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni del medesimo comitato, comunque assicurando la presenza di almeno la metà dei componenti ai fini della validità delle riunioni.
      2. I membri del Corevass durano in carica tre anni e si riuniscono d'obbligo almeno due volte l'anno, esprimendo pareri in materia di ordine e di sicurezza ai fini della presente legge, con particolare riguardo al ruolo svolto dagli incaricati dei servizi di controllo degli impianti sportivi. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
      3. Al Corevass sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) verificare i documenti attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 5;

          b) rilasciare l'attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato ai corsi di formazione professionale e superato con esito positivo gli esami previsti dal comma 3 dell'articolo 5;

          c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta dell'aspirante incaricato dei servizi di controllo, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza;

      d) trasmettere la documentazione e il parere relativi all'aspirante incaricato dei servizi di controllo alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ai fini del rilascio della relativa licenza.

Art. 7.
(Politiche di prevenzione).

      1. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, gli atleti e quanti operano nell'ambito sportivo, di incentivare una maggiore partecipazione attiva nello sport e di promuovere la

 

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diffusione dei valori dello sport mediante campagne educative e informative, in particolare destinate ai giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare azioni di tipo sociale ed educativo, utilizzando anche i mezzi di informazione, destinate a prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le società calcistiche si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani e dei giovanissimi, promuovendo una serie di incontri, di convegni, di occasioni di scambio di opinioni e di eventi che vedano coinvolti le società calcistiche, con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, le autorità politiche e civili, i rappresentanti dei mezzi di informazione e i tifosi, da tenere preferibilmente all'interno degli impianti sportivi, incentivando e rendendo più agevole l'accesso ai medesimi da parte degli studenti e in generale dei componenti della collettività locale.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.